Art. 6.
(Aspetti gestionali dei progetti di defibrillazione precoce).

      1. Chiunque intende attuare progetti di Public Access Defibrillation (PAD) a livello nazionale o locale, ne informa preventivamente le aziende sanitarie locali e le centrali operative del sistema di emergenza 118, che ne rilasciano l'autorizzazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.
      2. I DAE in possesso dei privati cittadini per uso domestico devono essere registrati presso le centrali operative del sistema di emergenza 118. A tal fine, al momento dell'acquisto, il fornitore o venditore comunica all'azienda sanitaria locale territorialmente competente il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
      3. Le centrali operative del sistema di emergenza 118 devono essere informate della distribuzione e della localizzazione di tutti i DAE sul territorio di competenza da parte delle aziende sanitarie locali competenti.

 

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